Il Consiglio Notarile

Il Consiglio Distrettuale

La distribuzione dei notai sul territorio nazionale è divisa in Distretti; l’estensione territoriale del Distretto coincide con il territorio della Corte di Appello del Tribunale in cui trovasi la Sede Notarile e il notaio può aprire un ufficio secondario nel Territorio del Distretto Notarile in cui trovasi la sede stessa.

I notai residenti e cioè aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio Notarile e per ogni Collegio vi è un Consiglio Notarile. I Distretti ai quali siano assegnati meno di quindici notai possono però essere riuniti ad altro Distretto limitrofo e in questo caso vi sarà un unico Consiglio Notarile.

Il Consiglio Notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri secondo il numero dei notai assegnati al Collegio; viene eletto dai notai del Collegio fra i notai esercenti nel Distretto e gli eletti restano in carica tre anni. Il rinnovo avviene con un particolare sistema di turnazione: ogni anno, infatti, scade dalla carica per compiuto triennio un terzo dei consiglieri ed entro il mese di febbraio si vota per rinnovare questo terzo.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Fra le attribuzioni del Consiglio spicca, per la sua rilevanza anche esterna, quella di vigilanza alla “conservazione del decoro dell’esercizio della professione, nella condotta dei notai, nella esatta osservanza dei loro doveri” (art. 93 della Legge Notarile).

Questa vigilanza non si esaurisce in un potere di richiamo, ma è munita di un potere di indagine, istruttorio e sanzionatorio. Il Consiglio, infatti, è anche organo disciplinare: in caso di violazioni può aprire il procedimento disciplinare e chiedere eventuali sanzioni all’organo giudicante (CO.RE.DI.).

Sede del Consiglio è la città ove è posto il Tribunale del Distretto.

 

Organizzazione del Notariato

SEDI E DISTRETTI NOTARILI
La Legge Notarile sancisce il principio della territorialità della competenza notarile. Il Notariato appare pertanto organizzato su base strettamente territoriale, ed è caratterizzato dalla suddivisione in sedi e Distretti Notarili.
La Sede Notarile rappresenta il luogo di residenza assegnato al notaio. L’estensione territoriale del Distretto coincide con il territorio della Corte di Appello del Tribunale in cui trovasi la Sede Notarile e il notaio può aprire un ufficio secondario nel Territorio del Distretto Notarile in cui trovasi la sede stessa. L’art. 3 della Legge Notarile, come modificato dal r.d.l. 28.12.1924 n. 2124, disciplina l’ipotesi di riunione di più Distretti in uno solo, obbligatoria nel caso in cui al Distretto siano assegnati meno di quindici notai, facoltativa quando le circostanze lo consigliano.
L’art. 4 L.N. afferma inoltre il principio del numero chiuso delle Sedi Notarili, prevedendo che con decreto del Presidente della Repubblica venga emanata la c.d. Tabella Notarile, con cui si determina il numero e la residenza dei notai per ciascun Distretto. Tale Tabella è soggetta a revisione ogni dieci anni.

COLLEGI NOTARILI
La caratterizzazione territoriale della competenza notarile viene completata dalla L.N. con la previsione di organi di categoria fondati sulla medesima base.
Stabilisce l’art. 83 L.N. che i notai residenti in ciascun Distretto compongono un Collegio Notarile. Il Collegio rappresenta l’organo di governo di ciascun Distretto Notarile, ed esercita le proprie attribuzioni attraverso le adunanze, ordinarie e straordinarie, convocate dal Presidente del Consiglio. Le prime vengono convocate con scadenza annuale, e hanno per oggetto la nomina dei membri del Consiglio, la discussione del conto consuntivo ed il conto preventivo, e la approvazione della tabella di classificazione della tassa annua dovuta da ciascun notaio per supplire alle spese collegiali. Le seconde invece sono convocate ogni volta che il Consiglio lo ritenga conveniente, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei notai appartenenti al Collegio.

CONSIGLI NOTARILI
Il Consiglio Notarile, costituito in ciascun Collegio ed eletto dai notai in esso residenti, è l’organo cui è attribuita una funzione di vigilanza e indirizzo del Collegio stesso.
I membri del Consiglio, eletti a schede segrete tra i notai esercenti nel Distretto in un numero variante tra cinque e undici a seconda del numero dei notai appartenenti al Collegio, durano in carica tre anni e sono rinnovati ciascun anno per un terzo. A sua volta il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, cui spetta la convocazione e la direzione delle adunanze del Consiglio (art. 91, comma 1°, L.N.), il Segretario, cui spetta la redazione dei verbali delle adunanze stesse (art. 91, comma 2°, L.N.), ed il Tesoriere, cui spetta la custodia dei fondi e la gestione della cassa (art. 94 L.N.). L’art. 91, comma 1°, L.N. non esaurisce peraltro le funzioni del Presidente. A questi spetta infatti la rappresentanza del Consiglio, l’esecuzione delle ispezioni ordinarie, la nomina del notaio delegato e del coadiutore per un periodo annuale, il controllo circa l’assistenza del notaio alla sede e la concessione del permesso di assenza sino a un anno, l’iniziativa per l’irrogazione delle sanzioni di avvertimento e censura, che spettano come detto al Consiglio Notarile.
Estremamente rilevanti sono le funzioni che l’art. 93 L.N. attribuisce al Consiglio Notarile: vigilare sulla condotta dei notai e dei praticanti, emettere pareri su materie attinenti il Notariato, formare annualmente il ruolo dei notai e dei praticanti, interporre i propri uffici per comporre le contestazioni tra notai, formare il conto preventivo da sottoporre all’approvazione del Collegio.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
L’organo in oggetto è stato istituito con la l. 3.8.1949, n. 577, successivamente modificata, e, ai sensi dell’art. 15 della l. 27.6.1991, n. 220, esso rappresenta l’ordine professionale della Categoria Notarile. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha sede in Roma ed è composto da quindici membri, eletti tra i notai in esercizio e con durata triennale. Ai fini della elezione il territorio nazionale è stato suddiviso in diverse zone, in gran parte corrispondenti ai Distretti delle Corti d’Appello, ciascuna delle quali elegge il notaio che ha ricevuto la maggioranza dei voti. Varie sono le attribuzioni che la normativa in esame attribuisce al Consiglio Nazionale. Esso ha innanzitutto una funzione consultiva, potendo presentare proposte di interesse notarile al Ministro o alle altre autorità competenti, e raccogliere e coordinare le proposte dei vari Consigli Notarili. Il Consiglio ha poi una funzione di iniziativa per lo studio di argomenti notarili, di tutela degli interessi di categoria, e ad esso spetta altresì la elezione tra i propri componenti di alcuni dei membri della commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato. Tali funzioni sono state poi ampliate dalla citata l. 27.6.1991, n. 220, che ha attribuito al Consiglio Nazionale un potere impositivo autonomo rispetto al previgente meccanismo di contribuzione attuata mediante versamenti effettuati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, e il potere di elaborare princìpi di deontologia professionale.

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
La Cassa Nazionale del Notariato, istituita con il r.d.l. 9.11.1919, n. 2239, e ordinata da ultimo con la sopracitata l. 27.6.1991, n. 220, costituisce l’organo previdenziale del Notariato e a esso sono iscritti obbligatoriamente tutti i notai. Alla Cassa spetta la corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio; la corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall’esercizio e delle loro famiglie; la concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai cessati o in esercizio; il soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico; la facoltà di concedere assegni assistenziali a favore dei notai cessati e delle famiglie meritevoli di soccorso, e, qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, anche a favore dei notai in esercizio. La Cassa è amministrata da una apposita Commissione nominata come sopra indicato, e, in quanto ente pubblico, è assoggettata alla vigilanza ed al controllo da parte dello Stato.

ARCHIVI NOTARILI (CENNI)
Gli Archivi notarili, disciplinati dagli artt. da 96 a 126 L.N. sono chiamati a svolgere una complessa funzione. Nei confronti dei notai essi hanno il compito di custodire e conservare i documenti ivi depositati ai sensi dell’art. 106 L.N., di proseguire l’opera dei notai cessati rilasciando copie, certificati ed estratti degli atti di questi, di effettuare le ispezioni notarili, di riscuotere le tasse dovute da ciascun notaio, di numerare e vidimare prima dell’uso i repertori ed i registri notarili.

CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO, SCUOLE, ASSOCIAZIONI SINDACALI, UNIONE INTERNAZIONALE DEL NOTARIATO LATINO
Può essere considerato facente parte dell’organizzazione del Notariato anche il Congresso Nazionale del Notariato, disciplinato da ultimo col Regolamento approvato dall’assemblea del XXXII Congresso tenutosi a Palermo dal 15 al 19.10.1991. A tale Congresso, tenuto di regola con scadenza annuale, è affidata la funzione di attuare l’approfondimento di materie di interesse notarile e la raccolta dei pareri dei singoli notai in merito a esse.
All’organizzazione notarile possono poi essere ricondotte anche le varie Scuole Notarili e le Associazioni sindacali. Le prime hanno il còmpito di preparare e formare i laureati che vogliano avviarsi verso la professione notarile e prepararli per sostenere l’esame di concorso. Le seconde, al pari di ogni altra organizzazione sindacale professionale, perseguono la tutela degli interessi degli iscritti.
L’Unione Internazionale del Notariato Latino infine, costituita a Buenos Aires nel 1948, rappresenta un organismo internazionale che opera per realizzare la collaborazione e il coordinamento del Notariato nei vari ordinamenti di diritto latino, anche mediante l’individuazione di una normativa comune cui uniformare l’atto notarile.

 

La Storia

Per meglio cogliere gli albori della professione notarile ed evidenziarne i tratti destinati a caratterizzarla sino ai nostri giorni, è opportuno far riferimento al Notariato bolognese.

Le ragioni di questa scelta vanno ricercate non tanto nell’intensità degli interessi coinvolti nell’attività dei notai bolognesi – aspetto che vedrebbe prevalere città quali Genova, Venezia, Milano o Piacenza – quanto nel fatto che a partire dall’XI secolo i notai a Bologna si trovarono a operare in una situazione di quasi simbiosi con altri due istituti sorti in epoca medievale: il Comune e l’Università.

In particolare la contiguità geografica e culturale del Notariato bolognese con lo Studio, vale a dire con la neonata Università – ebbe un duplice importante effetto: da un lato garantì la fruizione pressoché immediata di quanto i dottori dello Studio andavano elaborando sui testi di diritto e dall’altro agì quale cassa di risonanza delle vicende che videro coinvolto il Notariato bolognese amplificandole al di là dei limiti territoriali cittadini.

I più antichi documenti notarili bolognesi risalgono al X secolo e sono pochi, redatti in modo approssimativo per rispondere alle esigenze pratiche e contingenti di un mondo economicamente e culturalmente povero. Gli scrittori che si autoqualificano notarius, aggiungendo a volte la formula Sancte Bononiensis Ecclesie, hanno scarsa conoscenza delle formule utilizzate e della stessa lingua latina.

Nell’evoluzione successiva – tra il quinto e il settimo decennio del secolo XI – si introdusse l’uso di datare i documenti con il millesimo e apparve il termine romano di instrumentum a designare il documento notarile; diminuì il numero delle sottoscrizioni autografe, sostituite dalla menzione a opera del notaio della presenza delle parti all’atto; divenne più frequente l’attestazione, a opera dei notai di avere attribuito con la propria scrittura, valore di prova al documento.

È in questi anni – e precisamente intorno al 1088 – che si colloca tradizionalmente la nascita dello Studio bolognese.

Elementi per affermare l’esistenza di un rapporto tra Studio e Notariato bolognese si colgono nella circostanza che Irnerio – tradizionalmente indicato come il fondatore dello Studium di Bologna – aveva predisposto un formulario per i notai, ovvero una raccolta di esempi dei documenti che potevano essere scritti dai notai e nel contempo aveva innovato la formula iniziale del contratto di enfiteusi, basandosi sulla legge Iubemus compresa nel capitolo XIV del titolo II del libro I del Codice giustinianeo.

L’attenzione riservata da Irnerio a un aspetto prettamente tecnico del contratto di enfiteusi in realtà si inseriva – secondo alcuni autori – in una più ampia riflessione circa la situazione che caratterizzava il Notariato all’inizio del XII secolo.

La legge Iubemus si rivolgeva infatti ai giudici, agli addetti alle curie cittadine e ai tabellioni, e vietava di autorizzare, di inserire negli atti ufficiali, e per i notai tabellioni, di scrivere documenti nei quali fossero venduti beni ecclesiastici.

Proprio l’equiparazione – operata dalla norma, tra giudici, addetti alle curie cittadine e tabellioni notai – indicava che i documenti redatti dai notai avevano acquisito una forza probatoria che sembrava prefigurare la nozione di pubblica fede.

Nel corso del XII secolo, s’intensificò l’interazione tra Comune e Notariato: dapprima sotto forma di continuativo e preferenziale ricorso all’opera di alcuni notai in posizione apicale nella società cittadina, e poi parallelamente alla separazione degli organi politici da quelli amministrativi, ad una delimitazione dell’ambito notarile alla sola redazione dei documenti.

Specchio di questa mutata caratterizzazione dell’attività notarile e di una diversa attenzione dello Studio nei suoi confronti fu anche l’opera di Ranieri da Perugia apparsa nel secondo decennio del secolo XIII.

Il testo, pur partendo dalla forma tradizionale del formulario, sia pure innovata per quanto concerneva la disposizione e l’organizzazione della materia, contemplava anche una parte teorica con l’esposizione dei principi di diritto ai quali deve ispirarsi l’attività del notaio; l’analisi della distinzione delle persone, delle cose, dei contratti e dei patti, dei benefici e delle eccezioni, del numero di testimoni, definiva il concetto di pubblicationes come parti che solo il notaio può apporre ai documenti quale pubblica persona nominata da una pubblica auctoritas.

Mentre si sistematizzavano e si approfondivano le conoscenze giuridiche indispensabili all’esercizio della professione notarile, il Comune di Bologna avviò un’iniziativa destinata a modificare la procedura, anch’essa tradizionale, attraverso la quale si acquisiva titolo e funzione di notaio.

L’operazione ebbe inizio a partire dal secondo semestre dell’anno 1219 e sfociò nella redazione del Liber notariorum, ovvero il registro nel quale venivano elencati tutti i notai attivi.

Tale iniziativa non fu motivata da esigenze corporative di difesa della professione notarile, quanto dalla necessità di assicurare un effettivo riscontro circa la realtà della qualifica di notaio quando, in sede contenziosa, ne venissero impugnate le scritture. Un gruppo di esperti incaricati dal Comune aveva emanato un provvedimento che obbligava tutti coloro che si dichiaravano notai a presentarsi ad un apposito ufficio e a farsi ivi registrare con l’indicazione dell’autorità che aveva concesso il privilegio di Notariato.

Nel corso dell’anno 1219 ben 278 notai si fecero registrare e altri 142 lo fecero negli anni successivi.

In un secondo momento, nel 1221, terminate le operazioni di registrazione dei notai attivi, all’Ufficio si presentarono coloro che intendevano iniziare l’esercizio della professione e nei confronti di questi gli addetti all’Ufficio cominciarono a verificarne la preparazione tecnica.

Nel 1242 Salatiele presentava la propria Ars Notariae nella quale suggeriva nuovi criteri di valutazione della preparazione dei notai.

Sulla scorta delle sue indicazioni a partire dal 1249 venne introdotta la formalità della presentazione (representatio) dei candidati all’esame di Notariato da parte dei maestri di arte notarile che in tal modo ne garantivano la preparazione professionale. Tra i notai più frequentemente chiamati a compiere tale formalità ricorrevano i nomi di Rolandino e Salatiele.

A partire dal 1252 si richiese al candidato la conoscenza dei contratti, degli atti di ultima volontà e dei giudizi.

Per provvedere all’insegnamento di queste tecniche nacquero in Bologna delle vere e proprie scuole di Notariato, e in particolar modo quelle con a capo Salatiele da un lato e Rolandino dall’altro.

La diversa concezione della professione notarile propria dei due capiscuola trovò espressione in due diverse opere elaborate dagli stessi.

L’Ars notariae di Salatiele apparsa nel 1242 presentava una netta preponderanza della parte teorica, ed era corredata da glosse redatte sulla base dei testi giustinianei.

Maggior successo ebbe il testo di Rolandino del 1255 la Collectio contractuum: apparentemente essa ricalcava la struttura tipica del formulario ma su questa Rolandino inserì il Tractatus notularum manifesto della sua concezione del Notariato, il commento al testo, l’Aurora, e il Flos ultimarum voluntatum, un trattato sulle disposizioni a causa di morte. L’opera, successivamente continuata da Pietro d’Anzola e Pietro Boattieri, prese il nome di Summa totius ars notarie.

Tra gli istituti tipici del Notariato bolognese e nel quale è agevole riconoscere altrettanti elementi del Notariato moderno è da annoverare l’Ufficio dei Memoriali. L’Ufficio venne creato nel 1265 e registrava la data, il nome delle parti, dei testimoni, del notaio e il riassunto del contenuto degli atti notarili il cui oggetto fosse pari almeno a venti lire di bolognini equivalenti al valore di una coppia di buoi.

L’esigenza che presiedeva all’istituzione dell’Ufficio dei Memoriali era quella di evitare le falsificazioni dei documenti notarili precostituendo un termine di raffronto per verificare la veridicità dei documenti notarili eventualmente prodotti. La registrazione nel suddetto Ufficio era gratuita, a cura delle parti e da compiersi – a pena di nullità dell’atto – entro il giorno successivo alla stipula dello stesso, e ben presto si estese sino a comprendere la copia integrale degli atti.

L’attività dell’Ufficio dei Memoriali si protrasse fino alla metà del secolo XVI e poi, col diverso nome di Ufficio del Registro fino al secolo XVIII.